Art. 1255 c.c. Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.