Art. 1254 c.c. Confusione rispetto ai terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.