Art. 1239 c.c. Fideiussori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

2. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.