Art. 1238 c.c. Rinunzia alle garanzie
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
1. La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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