Art. 1236 c.c. Dichiarazione di remissione del debito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.