Art. 1234 c.c. Inefficacia della novazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.

2. Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.