Art. 1233 c.c. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.