Art. 1230 c.c. Novazione oggettiva
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
2. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.