Art. 1149 c.c. Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.