Art. 1147 c.c. Possesso di buona fede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.

2. La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

3. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.