Art. 1145 c.c. Possesso di cose fuori commercio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

2. Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

3. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.