Art. 1146 c.c. Successione nel possesso. Accessione del possesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

2. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.