Art. 1098 c.c. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.