Art. 1078 c.c. Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.