Art. 1078 c.c. Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.