Art. 1075 c.c. Esercizio limitato della servitù
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
1. La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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