Art. 1079 c.c. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.