Art. 1046 c.c. Norme per l’esecuzione delle opere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.