Art. 1033 c.c. Obbligo di dare passaggio alle acque

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

2. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.