Art. 1036 c.c. Attraversamento di fiumi o di strade

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.