Art. 1022 c.c. Abitazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.