Art. 82 Codice Beni Culturali Azione di restituzione a favore dell’Italia
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.