Art. 78 Codice Beni Culturali Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l’Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.