Art. 80 Codice Beni Culturali Pagamento dell’indennizzo

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.