Art. 40 Codice Beni Culturali Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall’articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30, comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Testo in vigore dal 1° maggio 2004

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.