Art. 39 Codice Beni Culturali Interventi conservativi su beni dello Stato

Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1... sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.

3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.