Art. 31 Codice Beni Culturali Interventi conservativi volontari
Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
2-bis. L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall’articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.(34)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (34)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l’art. 1, comma 314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.