Art. 37-bis Codice Assicurazioni Riserve tecniche del lavoro indiretto
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.