Art. 36-terdecies Codice Assicurazioni Adeguatezza delle riserve tecniche

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.

2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.