Art. 36-undecies Codice Assicurazioni Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.

2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.

3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell’inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.