Art. 88 T.U. Riscossione Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell’imposta da rimborsare.