Art. 73 T.U. Riscossione Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

1. (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all’articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.