Art. 239 T.U. Riscossione Abrogazione delle disposizioni di interpretazione autentica

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

1. Dalla data di cui all’articolo 243 sono abrogati:
a) la legge 28 marzo 1962, n. 147;
b) l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546;
c) l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
d) l’articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
e) articolo 1, comma 5-ter, lett. e) del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
f) l’articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
g) l’articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Testo in vigore dal 16 aprile 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.