Art. 27 T.U. Valutario Coordinamento ispettivo in materia valutaria
Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
1. Il servizio ispettorato dell’Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d’Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l’Ufficio italiano dei cambi, la Banca d’Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.