Art. 26 T.U. Valutario Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell’attività ispettiva in materia valutaria.

2. I militari della Guardia di finanza nell’accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

3. I funzionari dell’amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.