Art. 68 T.U. Stupefacenti Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500

Testo in vigore dal 3 aprile 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.