Art. 67 T.U. Stupefacenti Perdita, smarrimento o sottrazione
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all’autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.