Art. 36 T.U. Stupefacenti Autorizzazione all’impiego

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 32, in quanto applicabili.(34)(35)

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all’impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.(34)(35)

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Testo in vigore dal 21 maggio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (34)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 3 del presente articolo).

Aggiornamento (35)

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo “le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 8, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo “le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti»”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.