Art. 35 T.U. Stupefacenti Controllo sulle materie prime
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all’articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.(34)(35)
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
Aggiornamento (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che al comma 1 del presente articolo “le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali»”.