Art. 22 T.U. Stupefacenti Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Nota all’art. 22:
- L’art. 23 del testo unico corrisponde all’art. 21 della legge n. 685/1975.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.