Art. 18 T.U. Stupefacenti Comunicazione dei decreti di autorizzazione

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.