Art. 18 T.U. Stupefacenti Comunicazione dei decreti di autorizzazione
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.