Art. 133 T.U. Stupefacenti Province autonome di Trento e Bolzano

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter)

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all’art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.