Art. 131 T.U. Stupefacenti Relazione al Parlamento

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull’attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Testo in vigore dal 20 marzo 1999

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.