Art. 8 TUSG Onere delle spese

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.