Art. 7 TUSG Rogatorie all’estero

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all’estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Nota all’art. 7:
- Per il testo dell’art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all’art. 5.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.