Art. 7 TUSG Rogatorie all’estero
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all’estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Nota all’art. 7:
- Per il testo dell’art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all’art. 5.