Art. 68 TUSG Indennità degli esperti delle sezioni agrarie

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l’indennità di euro 1,55.

2. Nel caso in cui l’udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l’esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota all’art. 68:
- Per il testo dell’art. 15 del decreto legislativo n. 165/2001 vedi la nota all’art. 55.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.