Art. 66 TUSG Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
Nota all’art. 66:
- Per il testo dell’art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 273/1989, si veda nota all’art. 64.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.