Art. 31 TUSG Indennità di trasferta e spese di spedizione
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Per le notificazioni a richiesta d’ufficio è dovuto dall’erario all’ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all’articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell’erario.