Art. 31 TUSG Indennità di trasferta e spese di spedizione

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per le notificazioni a richiesta d’ufficio è dovuto dall’erario all’ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all’articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.