Art. 288 TUSG Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Sino a che i regolamenti previsti dall’articolo 228 e dall’articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L’importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.