Art. 287 TUSG Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 228, per l’importo previsto dall’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Nota all’art. 287:
- Per il testo dell’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all’art. 229.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.