Art. 27 TUSG Notificazioni a richiesta delle parti

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l’indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.